Art. 16.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

      1. Il regime di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito nazionale, regionale e provinciale è disciplinato in modo tale da:

          a) garantire l'adempimento della missione di interesse generale del servizio pubblico radiotelevisivo;

          b) non perturbare le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

      2. Il costo del servizio pubblico è posto a carico dell'autorità aggiudicatrice che lo finanzia facendo ricorso ai proventi ricavati dal canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pagato dagli utenti e in caso di necessità con pagamenti diretti da parte del bilancio pubblico, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. È fatta salva la concorrente potestà legislativa e regolamentare delle regioni in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.
      3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1o gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alle società affidatarie della fornitura del servizio di coprire i

 

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costi che prevedibilmente saranno sostenuti in tale anno per adempiere agli specifici obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo affidato alle citate società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato e delle esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.
      4. Il corrispettivo riconosciuto alla società aggiudicataria per lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è determinato dall'amministrazione aggiudicatrice con le modalità e secondo i princìpi stabiliti dal regolamento e dalle leggi regionali previsti dal comma 2.
      5. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società aggiudicataria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio pubblico e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica sulla cui base sono tenuti conti separati. Ogni qualvolta siano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i relativi costi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro un mese dalla data della sua approvazione, è trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
      6. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 5 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata e scelta dall'Autorità per le
 

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garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. All'attività della società di revisione si applicano le norme della sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni.
      7. È fatto divieto alla società aggiudicataria della fornitura del servizio pubblico di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.